Sicurezza

In ambiente di lavoro

Misurazioni fonometriche e relazioni tecniche per la valutazione  dell’esposizione  al  rumore  degli addetti  in  ambiente  di lavoro  e  delle  attività  produttive  verso  l’esterno.  Realizzazione  delle  zonizzazioni  acustiche  dei territori  comunali  per  la  valutazione dell’inquinamento acustico. Valutazioni  di  impatto  acustico

R.S.P.P., DVR e D.U.V.R.I

DVR 

Stesura del Documento di Valutazione dei Rischi aziendali così come previsto dal T.U. sulla sicurezza D. Legs. 81/08 e tutti i relativi adempimenti     

D.U.V.R.I.      Stesura del Documento  Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza  così come previsto dal T.U. sulla sicurezza D. Legs. 81/08 e tutti i relativi adempimenti

Modelli Organizzativi

Il D.lgs. n. 231/2001 ha introdotto, per la prima volta nel nostro ordinamento, il principio della responsabilità delle persone giuridiche per i reati commessi a loro vantaggio od interesse da chi opera per le stesse. Con D.lgs. n. 81/2008, tra i reati che fanno emergere questo nuovo tipo di responsabilità, sono stati inseriti anche quelli commessi in violazione delle norme sull’igiene e sicurezza del lavoro. Ecco perché le società non dovranno limitarsi a redigere un documento di valutazione dei rischi, ma dovranno integrarlo con un modello organizzativo che, adeguato a prevenire tutti i reati previsti dal D.lgs. 231/2001, abbia anche le caratteristiche previste dall’art. 30 del D.lgs. n. 81/2008 (in particolare la conformità alle linee guida UNI-INAIL od al British Standard OHSAS 18001/2007). 

I servizi che dovranno svolgersi per garantire la necessaria assistenza sono i seguenti: 

1) mappatura dei processi a rischio; analisi dei rischi ed individuazione rischi residui; 3)definizione modello organizzativo; 4) adozione codice etico; 5) definizione sistema controllo e redazione procedure; 6) definizione sitema sanzionatorio; 7) comunicazione modello al personale; 8) istituzione organismo di vigilanza; 9) attuazione e riesame modello. 

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di esecuzione o del Piano Generale di Sicurezza dove previsto;     

Assunzione del compito di Coordinatore in fase di esecuzione con l’obbligo di assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento :  

l’applicazione delle disposizione contenute nel PSC e delle relative procedure di lavoro      

l’adeguamento eventuale del PSC e del Fascicolo della Manutenzione in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute;     

l’organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione ;     

la puntuale e continua sorveglianza del cantiere con visite periodiche opportunamente verbalizzate.     

Qualora il cliente sia un’impresa esecutrice, potrà essere redatto il Piano Operativo di Sicurezza, documento obbligatorio per le imprese esecutrici, corredato dal Piano per Il Montaggio dei Ponteggi in ferro.     

Sicurezza cantieri

In attuazione alla Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, fu emanato in data 14 Agosto 1996 il D.Lgs. 494 integrato dal “494 bis” D.Lgs. 528/99, il tutto modificato ed integrato con nuovo regolamento di attuazione D.P.R. 554/99 e D.P.R. 222/2003 che disciplina ed evidenzia i contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.  

Recentemente poi e stato emanato il D.Lgs. 81/2008 che contiene disposizioni migliorative che richiedono, nella redazione del Piano di Sicurezza, di porre una maggiore attenzione alla valutazione delle lavorazioni interferenti, alla valutazione dell’emissione sonora di macchine e attrezzature, all’Integrazione del fascicolo dell’opera ai piani di manutenzione e la redazione della tavola tecnica degli scavi.  

l sopracitati D.Lgs. prevedono obbligatoriamente la nomina di un Coordinatore in fase di progettazione e di un Coordinatore in fase di esecuzione, che dovranno redigere rispettivamente il P.S.C. (Piano di Sicurezza e Coordinamento) in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.     

Il P.S.C. è documento principale che prende in esame tutte le lavorazioni ed il cantiere di lavoro nella sua totalità, al fine di analizzare e prevenire i rischi derivanti da ogni lavorazione dal momento di apertura del cantiere fino al completamento di tutte le lavorazioni.     

Il servizio offerto affianca il cliente, sia privato che pubblico, ad una piena attuazione di quanto previsto dalla normativa sia in fase di progettazione ed affidamento dei lavori, sia in fase di esecuzione lavori.     

I servizi garantiti durante lo studio del progetto e la sua realizzazione sono i seguenti :     

Redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione o del Piano Generale di Sicurezza dove previsto ;     

Redazione crono-programma dei lavori (Gantt); 

Valutazione dell’emissione sonora di macchine e attrezzi con particolare riferimento al livello di rumore prodotto dalle macchine, così come richiesto dall’Art. 103 del Testo Unico;     

Redazione analisi e valutazione dei rischi;  

Analisi avanzata delle interferenze; 

Tavola tecnica sugli scavi;  

Stima dei costi della sicurezza;  Fascicolo dell’opera integrato ai piani di manutenzione (Art, 40 del DPR. 554/1999)

La prevenzione incendi

è una materia interdisciplinare nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati i provvedimenti, le misure, gli accorgimenti ed i modi di azione intesi ad evitare l’insorgere di un incendio oppure limitarne le conseguenze.     

L’organo preposto alla emanazione delle norme ed al controllo dell’osservanza delle stesse è il Ministero dell’Interno che, a tale scopo si avvale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco.     

Il predetto controllo avviene secondo una procedura autorizzativa ben definita che termina con il rilascio del certificato di prevenzione incendi.     

Tale certificato, al cui rilascio è preposto il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco, attesta che l’attività, sottoposta a controllo, è conforme alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.     

Le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi elencate nel D.M. 16/02/1982 debbono avere una approvazione preventiva da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del fuoco ed, a lavori ultimati, deve essere richiesta la visita di collaudo che si risolve, in caso di esito positivo, nel rilascio del certificato di prevenzione incendi. Occorre comunque precisare che dopo il rilascio del certificato di prevenzione incendi, il responsabile dell’attività, per la quale è stato rilasciato tale documento, è tenuto ad osservare ed a far osservare le limitazioni, i divieti e, in genere, le condizioni di esercizio indicate nel certificato stesso, nonché a curare il mantenimento dell’efficienza dei sistemi, dei dispositivi e delle attrezzature espressamente finalizzati alla prevenzione incendi.     

Valutazione del rischio di incendio

La valutazione del rischio di incendio consiste in un’analisi accurata degli eventi incidentali che potrebbero verificarsi nel corso dello svolgimento delle varie attività di un’azienda, questo per  consentire al datore di lavoro di adottare misure tecnico-organizzative per la prevenzione dei rischi e di provvedere all’informazione e formazione dei lavoratori e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro     

calcolo del carico di incendio,      calcolo del carico di incendio secondo i criteri dettati dalla Circolare 91 del 1961 o dal D.M. 9 marzo 2007

Parere di conformità sui progetti 

Gli enti ed i privati responsabili delle attività elencate nei decreti ministeriali 16 febbraio 1982, 27 marzo 1985, 30 ottobre 1986, sono tenuti a richiedere al Comando l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o modifiche di quelli esistenti usando unicamente il modello ( Mod. EP1 ) compilato a macchina o in stampatello in duplice copia – una in bollo – entrambe firmate in originale e complete degli allegati richiesti.     

La domanda non verrà accettata se non risulterà compilata, in ogni sua parte, sul modello ( Mod. EP1 ) e/o mancheranno gli allegati previsti, ivi compresi le sue due copie della relazione tecnica e degli elaboratori grafici predisposti secondo le indicazioni dei modelli ( Mod. Doc. 1/Mod. Doc. 2 ). Quando la domanda sarà completa verrà dato avvio al procedimento comunicando al responsabile legale dell’attività il nominativo del responsabile del procedimento ed in quanti ed in quanti giorni è stimata la durata del procedimento stesso, che si concluderà comunque con una risposta favorevole o negativa.     

Autorizzazione provvisoria

Il certificato di prevenzione incendi costituisce, ai soli fini antincendi, il nulla osta all’esercizio dell’attività. Il responsabile dell’attività, in attesa dell’effettuazione del sopralluogo di cui al precedente punto, può presentare al Comando una dichiarazione, resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le forme di legge, usando unicamente il modello ( Mod.Sop.4 ) compilato a macchina o in stampatello in duplice copia – una in bollo – entrambe firmate in originale, con la quale si attesti che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio e l’impegno al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 37/98.Il Comando restituirà all’interessato la copia in bollo della dichiarazione, munita del visto di ricezione del Comando, che costituirà, ai soli fini antincendi, l’autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.     

Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività     

Gli enti ed i privati responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, nell’esercizio dell’attività, hanno l’obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate, di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, di assicurare una adeguata informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio. Gli obblighi sull’esercizio dell’attività sotto l’aspetto antincendio sono riportate all’articolo 3, comma 2 del D.M. 10 marzo 1998.      Il responsabile dell’attività deve annotare quanto sopra in un apposito registro che deve essere mantenuto costantemente aggiornato e reso disponibile durante i controlli del Comando. Ogni modifica delle strutture o degli impianti, ovvero delle condizioni di esercizio delle attività, che comportino una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbligherà il responsabile dell’attività ad avviare nuovamente le procedure inerenti l’approvazione preventiva del progetto

Certificato prevenzione incendi

Completate le opere previste nel progetto approvato gli enti ed i privati responsabili delle attività sono tenuti a presentare al Comando la domanda di sopralluogo usando unicamente il modello ( Mod. Sop.1 ) compilato a macchina o in stampatello in duplice copia – una in bollo – entrambe firmate in originale e complete degli allegati richiesti.     

La domanda non verrà accettata se non risulterà compilata in ogni sua parte sul modello ( Mod. Sop.1 ) e/o mancheranno gli allegati previsti, ivi comprese le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni richieste contestualmente all’approvazione del progetto con il modello ( Mod.Doc.3 ).     

Al riguardo si fa presente che non potranno essere considerate formalmente valide le dichiarazioni, attestazioni, certificazioni non firmate in modo leggibile e non timbrate in originale. Quando la domanda sarà completa in ogni sua parte verrà dato avvio al procedimento comunicando al responsabile legale dell’attività il nominativo del responsabile del procedimento ed in quanti giorni è stata stimata la durata del procedimento stesso.      Per tale aspetto si pone in evidenza che il sopralluogo richiesto sarà espletato compatibilmente con le potenzialità del Comando nel settore della prevenzione incendi rapportata al numero di procedimenti in corso ed all’espletamento di tutti gli altri compiti istituzionali a carico del Comando stesso.

Rinnovo del certificato prevenzione incendi  

Gli enti ed i privati responsabili delle attività sono tenuti a richiedere al Comando il rinnovo del certificato di prevenzione incendi prima della scadenza usando unicamente il modello ( Mod. Rin.1 ) compilato a macchina o in stampatello in duplice copia – una in bollo – entrambe firmate in originale completo degli allegati richiesti. Si pone in evidenza che la attestazione che non è mutata la situazione riscontrata alla data del rilascio del certificato di prevenzione incendi deve essere resa come atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, secondo le forme di legge, usando unicamente il modello ( Mod. Rin. 4 ) compilato a macchina o in stampatello in duplice copia – una in bollo – entrambe firmate in originale. Anche la perizia giurata attestante l’efficienza dei dispositivi, dei sistemi finalizzati alla protezione attiva antincendi deve essere compilata sul modello ( Mod.Rin. 5 ).  

Procedimento di deroga 

La domanda di deroga all’osservanza della vigente normativa antincendi deve essere indirizzata all’Ispettorato regionale dei vigili del fuoco tramite il Comando provinciale usando unicamente il modello ( Mod. Der. 1 ) compilato a macchina o in stampatello in triplice copia – una in bollo – firmate in originale. Si evidenzia che affinché possa essere esaminata la richiesta è necessario che siano chiari i motivi che non consentono il rispetto integrale della normativa e quali siano le misure di sicurezza equivalenti che si ritengano idonee a compensare il rischio aggiuntivo.     

Sicurezza alimentare

Individuazione e gestione dei P.C.C. nella produzione alimentare

Verifica dei PCC nella produzione alimentare;  

Alla produzione, alla somministrazione, alla trasformazione e alla vendita di prodotti agricoli si applicano le norme contenute nella legge n.283 del 1962 (modificata dalla legge n. 441 del 1963) e nel D.P.R. n. 327 del 1980 e le disposizioni eventualmente dettate dalle singole regioni con apposite delibere.  

In base a queste norme chiunque produce e vende  alimenti deve:  

– garantire che i locali di produzione, di conservazione e di vendita rispondano a determinati requisiti igienici sottoponendosi al controllo dei Servizi Medico e Veterinario della ASL che rilasciano apposita autorizzazione;  

– comprovare, con il libretto personale sanitario, la buona salute di chi è addetto alla produzione o alla vendita;  

– non commercializzare alimenti adulterati, in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori al consentito, trattati con sostanze non permesse o contenenti residui di antiparassitari fuori norma;  

utilizzare contenitori rispondenti alle norme di legge sia per gli alimenti che per le bevande.   Individuazione delle procedure per le verifiche di autocontrollo e gestione

Realizzazione delle procedure di autocontrollo alimentare e stesura dei piani. 

Stesura piani autocontrollo HACCP; sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point: analisi dei rischi e punti di controllo critici) viene elaborato per un prodotto alimentare, per la sua produzione e per i rischi che può comportare per il consumatore.  

Verifica dei PCC nella produzione alimentare con indicazione degli interventi necessari per il controllo/miglioramento/modifica dello stato in essere;      Individuazione delle procedure necessarie per le verifiche di autocontrollo e gestione;